ART. 1 - DENOMINAZIONE SCOPI E SEDE
- È costituita a norma degli articoli 36 e SS. Codice Civile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica OLIMPIASILE con sede legale in Silea (TV) in via Cendon, 23-D, e non possono essere aperte sedi secondarie.
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva, con particolare attenzione ai territori dei Comuni di Silea e Carbonera. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d'impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva della pallacanestro e potrà inoltre organizzare manifestazioni sportive.
- L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della F.I.P. e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.P. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero procedere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
ART. 2 - DURATA
- La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati
ART. 3 – SOCI E RELATIVI DIRITTI E DOVERI
- Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
- La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
- L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione
- Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente
Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, sempre che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale, senza limitazione alcuna, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età.
- Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, possono essere nominate a Socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato in favore dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione ma non di voto nelle assemblee.
- L’iscrizione all’Associazione è libera.
- I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può più essere ammesso.
- Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o Enti comunque costituiti o denominati, qualora siano già soci in altre società sportive affiliate F.I.P., è inoltre fatto divieto all’associazione ed ai suoi soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie in altre società affiliate F.I.P.
- Non possono infine rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano subito sanzioni, anche presso altre federazioni, per illecito sportivo o frode sportiva.
ART. 4 – ORGANI ASSOCIATIVI
- Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea generale dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Hanno durata annuale, se all’atto della nomina non è fissata una data diversa, comunque non superiore a tre anni sportivi.
ART. 5 – ASSEMBLEA
- La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione potrà essere fatto tramite E-mail, avviso sul sito dell’associazione o consegnato a mano al socio. Nell’avviso dovranno essere indicati luogo ed ora dell’assemblea ed ordine del giorno. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua.
- L’Assemblea dev'essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. L’assemblea ordinaria dev’essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno due decimi dei soci e due quinti dei componenti del consiglio direttivo. Il Presidente deve convocare l’assemblea nei quindici giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 giorni dalla data della lettera di convocazione.
- Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori.
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati dai due scrutatori.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. I soci aventi diritto al voto, sono coloro che hanno regolarmente versato la quota associativa annuale. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenienti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. È validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- Modifica ed approvazione dello statuto sociale
- Trasferimento di sede
- Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
ART. 6 – PRESIDENTE
- Il Presidente è eletto fra i soci, ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa.
- Il Presidente può designare un Vicepresidente nell’ambito del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni del Presidente, il Dirigente Responsabile lo sostituisce, sino alla nomina del nuovo Presidente.
- Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea fino ad un massimo di undici, eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per (3) tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al presidente dell’Associazione e su di essa deciderà il Consiglio Direttivo inappellabilmente.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all’assemblea.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino, alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Sono compiti del Consiglio direttivo:
- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- Attuare le finalità previste dallo Statuto, formulare delle linee guida tecnico sportive per il miglioramento dell’attività agonistica e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
- Deliberare sulle questioni di carattere economico e finanziario compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione, oltre a stabilire la quota sociale per i soci iscritti.
ART. 8 – BILANCIO
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
ART. 9 – ESERCIZIO SOCIALE
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.
ART. 10 – PATRIMONIO
- Le entrate dell’associazione sono rappresentate:
- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e delle eventuali somme aggiuntive;
- dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
ART. 11 – SCIOGLIMENTO
- Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze ed a destinare gli eventuali residui attivi a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana pallacanestro, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. In caso di scioglimento, per qualsiasi caso esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART. 12 – LIBRI SOCIALI
- Costituiscono libri sociali dell'associazione:
- libro soci
- libro verbali assemblee
- libro verbali consiglio direttivo
I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati presso la sede sociale.
ART. 13 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.